Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 10 luglio di quest’anno, ha ritenuto di precisare che il rifiuto proveniente dall’attività di lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani deve intendersi prodotto dall’impresa che svolge tale attività e che, pertanto, deve essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso.
Ne consegue che il successivo trasporto effettuato dalla stessa impresa richiede l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06. Si ritiene, infine, che il rifiuto in questione debba essere identificato con il codice dell’elenco europeo dei rifiuti CER 161002.
Pertanto le aziende incaricate delle attività di lavaggio dovranno:
- essere autorizzate, con la relativa procedura semplificata prevista per il trasporto dei rifiuti in conto proprio
- identificare e registrare presso l’Albo Gestori Ambientali gli automezzi che eseguiranno l’attività di trasporto dei reflui prodotti dalle attività di lavaggio
- gestire FIR (Formulari di Identificazione Rifiuti) e RCS (Registro di Carico Scarico).
Pertanto le quantità di acque di lavaggio dei cassonetti della raccolta degli RSU (Rifiuti Solidi Urbani) saranno tracciate attraverso il codice CER 161002 nel MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) annualmente inviato all’Albo Gestori Ambientali.