Il proprietario incolpevole di un sito contaminato non è obbligato ad eseguire gli interventi di bonifica o interventi di caratterizzazione della qualità dei terreni e delle acque sotterranee: ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/2006 infatti il proprietario incolpevole è tenuto ad adottare solo le “misure di prevenzione” (art. 240 comma i). Chi ha invece cagionato lo stato di contaminazione è tenuto alla adozione delle “misure di messa in sicurezza” (art. 240 comma m). La differenza tra i due casi appare minima, in realtà le differenze sono importanti almeno per i 3 punti che seguono:
- giuridico: il proprietario incolpevole è tenuto ad intervenire per contenere il pericolo di contaminazione. Chi ha cagionato la contaminazione è tenuto ad intervenire per contenere la diffusione della contaminazione. Pertanto nel secondo caso è presupposta la presenza di uno stato di contaminazione e un danno già in atto.
- tecnico: il proprietario incolpevole è tenuto ad interventi relativamente semplici da mettere in atto nel periodo di 24 ore come previsto dalla norma. Chi ha cagionato la contaminazione è tenuto ad interventi certamente più complessi, tra cui sbarramenti idraulici, movimentazione di rifiuti, altro.
- economico: gli interventi tecnici di intervento per la “prevenzione” sono associati ad impegni di spesa generalmente molto inferiori, anche per diversi ordini di grandezza, rispetto agli interventi tecnici di “messa in sicurezza” o di “bonifica”.
Oltre ai procedimenti tecnici ed amministrativi applicabili per la risoluzione dei problemi per un sito contaminato è necessario esaminare gli aspetti più delicati su “chi paga” tali interventi. Indipendentemente dallo stato giuridico di impresa pubblica o privata, le diverse condizioni del sito, potenzialmente o concretamente contaminato, possono causare diversi obblighi al pagamento per uno dei seguenti soggetti (escludendo legittimamente gli altri):
- chi ha cagionato la contaminazione, o
- il proprietario precedente, o
- il proprietario attuale, o
- il proprietario futuro.
I casi possono essere complicati dal comportamento di dipendenti, locatari, fornitori o altri soggetti eventualmente presenti in sito, o che sono stati presenti in sito, che potrebbero aver causato danni agli interessi della proprietà, che si presume interessata alla conservazione del buono stato di qualità dei propri terreni e relativo sottosuolo.