E’ in vigore il DM 161/2012 Disciplina Terre e rocce da scavo pubblicato il 21.09.2012 sulla G.U. n. 221 ed abroga l’art. 186, del D.Lgs. 152/2006.
Il DM 161/2012 Disciplina Terre e rocce da scavo con l’obiettivo di “migliorare l’uso delle risorse naturali e prevenire […] la produzione di rifiuti” stabilendo “i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo […] siano considerati sottoprodotti e non rifiuti” stabilendo inoltre “le procedure e le modalità affinché la gestione e l’utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente”.
Il DM 161/2012 qualifica “i materiali di scavo”
I “materiali di scavo” derivanti dall’esecuzione di “opere” o “attività”, non più come “rifiuti”, ma come “sottoprodotti”, in caso di determinate ”condizioni” (previste dall’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06) e di nuovi “criteri qualitativi”.
L’art. 1 chiarisce subito le importanti definizioni a supporto della norma, ad esempio la definizione di “materiale da scavo” che è comprensivo del “suolo o sottosuolo” e del materiale “di riporto”, materiali litoidi, residui di lavorazione lapidei, calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, ovviamente a condizione che la composizione media dell’intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal regolamento.
Il Piano di utilizzo
E’ stabilito inoltre il ruolo centrale del Piano di Utilizzo di cui la norma precisa i contenuti minimi e le procedure di approvazione-modifica, durata, efficacia, rinnovo, tempistica (anche per emergenze).
La norma era attesa da anni, al punto che molte amministrazioni locali in passato hanno deliberato regolamenti locali per sostenere operatori del settore ed Enti di controllo. Il DM161/12 è una significativa evoluzione normativa che arriva dopo 15 anni dal D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) che escludeva all’art. 8 lettera f bis proprio le terre e rocce da scavo dall’ambito dei rifiuti, e che si è trascinata con successive disposizioni tra loro contrastanti per 368 mesi, dal 5.02.1997 fino al 6.10.2012, senza certo aiutare gli operatori del settore e gli Enti di controllo.
Si può osservare che in coerenza con il Piano di Utilizzo il materiale da scavo potrà essere definito e gestito come un “sottoprodotto” (quindi una risorsa), ma in caso di inosservanza di un solo elemento del Piano di Utilizzo (ad es. la tempistica) la medesima norma ricaccia il materiale di scavo (la risorsa) nel “mondo dei rifiuti” a parità di caratteristiche geochimiche dei materiali… sono certo che questo aspetto sarà tra quelli che potrà ancora migliorare.
FC
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