In caso di contaminazione “storica” che ha interessato i terreni adiacenti serbatoi interrati contenenti idrocarburi, le rimozioni e conferimenti dei terreni non possono essere definiti interventi di messa in sicurezza d’emergenza (MISE) perché all’evento che ha cagionato la potenziale contaminazione manca il requisito di “repentinità”. Alla rimozione dei serbatoi metallici interrati può essere associata la rimozione dei terreni adiacenti, potenzialmente contaminati, pertanto l’intervento riguarderà la sorgente primaria di contaminazione (serbatoi) e la sorgente secondaria (terreni potenzialmente contaminati) rimossi per evitare ulteriore propagazione della potenziale contaminazione. Per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza (MISE) il procedimento può essere “chiuso” con una autocertificazione, ma gli interventi di Messa In Sicurezza d’Urgenza (MISU) sono di fatto interventi di bonifica la cui efficacia deve essere valicata dalla Provincia competente.
Sull’argomento segue la sentenza n. 8919/2013 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. Prima Tre).
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