Il programma di riduzione emissioni di CO2 e gas serra, secondo i meccanismi previsti dal Protocollo di Kyoto, sono stati recepiti attraverso la Direttiva CE/2003/87 (Emission Trading Scheme o EU ETS), in Italia dal D.Lgs. 216/2006 e s.m.i. Successivamente sono stati definiti i principi fondamentali per il calcolo delle emissioni di CO2 con la Decisione UE 2007/589/CE di seguito elencati:
- Completezza: Raccolta dati esaustiva e comprensiva di tutte le fonti ed i flussi di fonti di emissione
- Comparabilità: Procedure chiare, condivise e ripetibili nel tempo
- Trasparenza: Procedure e documenti chiare e disponibili, verifica da parte di un Organismo esterno indipendente
- Esattezza: Precisione delle misure e controllo degli strumenti o metodi di calcolo utilizzati
- Rapporto costi/efficacia: Procedure applicate aventi un buon rapporto costo/efficacia
- Fedeltà: Rappresentazione fedele delle emissioni effettive
- Miglioramento dell’efficienza nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni: miglioramento continuo nel tempo.
In forza della Direttiva 2003/87/CE oltre 10.000 società che operano negli Stati dell’Unione Europea devono richiedere un’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ed inoltrare un Piano di Monitoraggio, monitorare le proprie emissioni di CO2eq e comunicarle all’Autorità Nazionale Competente (in Italia al Ministero dell’Ambiente) entro il 31 marzo di ciascun anno. Siccome è previsto il sistema di Emission Trading per la compra-vendita di quote di emissione residue, i bilanci delle proprie emissioni devono inoltre essere sottoposti alla verifica indipendente di un Organismo accreditato.
La Sentenza di condanna della Corte Europea (V Sezione) registrata con data 18.05.2006, Causa C-122/05 per mancato recepimento, ha costretto l’Italia al d.lgs. 4.04.2006 n. 216 che obbliga al monitoraggio delle emissioni di CO2eq oltre 1.000 aziende Italiane nei seguenti settori:
- Attività energetiche
- Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi
- Industria dei prodotti minerali;
- Altre attività (produzione pasta carta da legno o materie fibrose e produzione carta-cartone >20 t/g)
L’Unione Europea ha evitato l’utilizzo sistemi di norme di “comando e controllo” per la riduzione emissioni di CO2 e gas serra ed istituito un mercato di scambio di relativi certificati, offrendo maggior flessibilità alle imprese.
Il recente D.Lgs. 30/2013 ha perfezionato il sistema di riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2 e gas serra ed esteso lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra nella Comunità, ha abrogato il D.Lgs. 216/2006 precisando che ogni riferimento al D.Lgs.216/2006 e s.m.i. contenuti nella normativa vigente devono intendersi riferiti al D.Lgs. 20/2013. Inoltre ha assegnato ad ISPRA l’inventario nazionale dei gas serra e confermato i 6 gas di interesse in Allegato II:
Gas serra
- Anidride carbonica (CO2)
- Metano (CH4)
- Protossido di azoto (N2O)
- Idrofluorocarburi (HFC)
- Perfluorocarburi (PFC)
- Esafluoro di zolfo (SF6)
Download (Dlgs-13-marzo-2013_n.30.pdf, Sconosciuto)