Acque dilavamento piazzali: condanna in assenza di norma
La sentenza di condanna della Corte di Cassazione al gestore di una stazione di carburanti appare una forzatura poiché in assenza della chiara norma regionale prevista dall’art. 113, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del TUA (Testo Unico Ambientale). Dal 2006 ad oggi la Regione Calabria non ha legiferato sulle modalità di gestione delle acque meteoriche dilavanti, a meno del vigente l’art. 11, comma 4, della L. R. Calabria 3 ottobre 1997, precedente al TUA: le 2 righe del comma 4 sono imparagonabili agli impianti normativi richiesti dal TUA come normati in altre regioni italiane (Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, ecc).
Non pochi cittadini avrebbero auspicato un cenno della Corte di Cassazione anche sull’operato della Regione Calabria che dal 2006 ad oggi, quindi da quasi un decennio, lascia i cittadini di questa regione privi di una chiara regolamentazione in materia di acque di dilavamento. In questi casi è preferibile tornare alla legislazione ambientale nazionale?
Nel nostro Paese siamo ancora distanti dall’utilizzo dell’European-Water-Stewardship-Standard per il miglioramento delle pratiche di utilizzo dell’acqua, la gestione e la governance che, prima o poi, dovrà interessare anche le nostre aziende.
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