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D.M. 12 febbraio 2015, n. 31 Regolamento con criteri semplificati per caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica punti vendita carburanti

L’Italia ha il primato in Europa del numero di punti vendita carburanti, quasi 22.000 come Francia e Spagna assieme, quasi il triplo della Gran Bretagna e per l’esame del sottosuolo di queste aree è stato emesso il D.M. 12 febbraio 2015, n. 31, Regolamento con criteri semplificati per caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica punti vendita carburanti (art. 252, comma 4, del D.Lgs. 152/2006), in vigore dal 7 aprile di questo anno.

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I procedimenti semplificati, già previsti dall’art. 249 ed Allegato 4 del D. Lgs. 152/2006, dovrebbero essere ulteriormente semplificati dal D.M. 12 febbraio 2015, n. 31.

Il D.M. 12 febbraio 2015, n. 31 è costituito da 5 articoli e 2 allegati ed espone i criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti:

  1. i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza;
  2. le modalita’ di caratterizzazione delle aree: almeno 3 perforazioni da attrezzare a piezometri (comma 2a art. 3) e parametri da ricercare come indicati in all. 1;
  3. i criteri di applicazione dell’analisi di rischio sito-specifica, secondo i criteri semplificati indicati in all. 2, tenendo conto dei bersagli off-site, criteri che si aggiungono a quanto già esposto nei documenti ISPRA;
  4. i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica
  5. criteri, modalita’ e termini dello svolgimento dell’istruttoria

Punti vendita carburanti definiti dell’Art. 2 comma 2b del D.M. 12 febbraio 2015, n. 31:

“la porzione di territorio di limitata estensione, non superiore a 5.000 m2, interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti, anche destinate alla commercializzazione di altri prodotti e agli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, assentiti nel rispetto delle disposizioni vigenti.”

L’allegato 1 del decreto introduce per la prima volta i limiti di riferimento per i seguenti composti che si aggiungono ai parametri normati in Allegato 1 Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006:

  • MTBE ed ETBE nei suoli verde pubblico e residenziali e’ 10 mg/kg ss, per i suoli industriali e’ 250 mg/kg ss (parere ISS del 2001 n. 57058 IA/12), nelle acque sotterranee e’ 40 µg/l (parere ISS del 12.09.2006 n. 45848).
  • Piombo tetraetile nei suoli verde pubblico e residenziali e’ 0,01 mg/kg ss, nei suoli industriali e’ 0,068 mg/kg ss (parere ISS del 17.12.2002 n. 49759 IA.12), nelle acque sotterranee e’ di 0,1 µg/l (parere ISS del 17.12.2002 n. 49759 IA.12).

Nel caso in cui dagli interventi di prevenzione e messa in sicurezza previsti dal DM 31/2015 siano raggiunte le CSC, il procedimento prevede esclusivamente, entro 60 giorni l’aggiornamento delle informazioni sullo stato del sito corredata dalla autocertificazione dell’avvenuto ripristino.

In caso contrario, il medesimo articolo 4, prescrive ulteriori interventi di bonifica e messa in sicurezza, previa presentazione alle autorità competenti di adeguato progetto unico di messa in sicurezza o bonifica, che dovrà essere approvato entro 60 giorni dall’invio, con l’obiettivo di riportare le contaminazioni ai valori delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ovvero, redatto l’elaborato di analisi di rischio, alle Concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Inoltre qualora la ricostruzione delle attivita’ svolte sul sito evidenziasse la presenza attuale e/o pregressa di attivita’ di piccola manutenzione meccanica o assimilabili, il D.M. 12 febbraio 2015, n. 31 prevede che dovranno essere ricercati, nei suoli e nelle acque sotterranee, anche i seguenti composti: Cloruro di vinile; 1,2-DCA (1,2 – Dicloroetano); TCE (Tricloroetilene); 1,2-DCE (1,2-Dicloroetilene).

 

Download (DM31_2015_procedure-semplificate-benzinai.pdf, Sconosciuto)

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