La Circolare MATTM 10.11.2017 Disciplina matrici materiali di riporto un utile aggiornamento in materia di terre e rocce di scavo, rifiuti e siti contaminati.
La Circolare MATTM 10 novembre 2017 Disciplina matrici materiali di riporto è stata inviata a tutte le Regioni, all’Associazione costruttori edili – Confindustria (ANCE) e all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Il Ministero chiarisce non pochi dubbi sulle numerose disposizioni legislative in materia di terre e rocce di scavo, rifiuti e terreni in siti contaminati.
La definizione delle matrici di riporto è fornita dal DL 2/2012, articolo 3 [Interpretazione autentica dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti] che al comma 1 conferma, in assenza di contaminazione, l’equiparazione dei materiali di riporto al suolo. Ne deriva l’esclusione dal regime dei rifiuti previste dall’articolo 185, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.
Come indicato dal D.P.R. 120/2017, e dalle norme sulle terre e rocce di scavo precedenti (DL 2/2012 e DL 133/2914), se la componente antropica frammista a quella naturale non supera il 20% in peso e non contaminate, terre e rocce possono essere gestite come sottoprodotti. La verifica della non contaminazione si esegue come indicato in Allegato 4 al D.P.R. 120/2017.
In caso di contaminazione, la Circolare riepiloga le seguenti tre opzioni alternative tra loro:
1 Rimozione mediante bonifica
Bonifica come indicato all’art. 240, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 152/2006: insieme di interventi tesi a eliminare le fonti inquinanti e le loro concentrazioni portandole a livello uguale o inferiore alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR). Con il termine “bonifica” si deve intendere anche Messa In Sicurezza Operativa (MISO) indicata al comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/2006: interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività.
2 Messa in sicurezza permanente
Questi interventi sono indicati all’art. 240, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 152/2006: interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.
3 Rimozione degli inquinanti
La terza opzione prevede che le matrici terre e rocce, frammiste ai materiali di riporto, siano rese conformi al test di cessione mediante trattamenti che rimuovano/stabilizzino i contaminanti.
In estrema sintesi
- nel caso le matrici materiali di riporto rispettino le conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) o valoro di fondo, e pertanto NON risultano essere contaminate, è sempre consentito il riutilizzo in situ.
- nel caso in cui nelle matrici di riporto sia presente una fonte di contaminazione è necessario procedere alla eliminazione di tale fonte di contaminazione e non dell’intera matrice materiale di riporto prima di poter riutilizzare in situ il materiale di riporto stesso.
FC
Download (Circolare_MATTM_15786_del_10_11_2017.pdf, Sconosciuto)