La fine dei rifiuti

La fine dei rifiuti

I rifiuti sono “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”: quale fine dei rifiuti?

In Italia nel 2016 sono stati prodotti 2,7 ton/anno di rifiuti per abitante e le quantità continuano a crescere, nonostante le campagne di sensibilizzazione e le normative specifiche per il contenimento della produzione di rifiuti. Non siamo però meno efficienti rispetto agli altri paesi Europei che nel 2016 hanno prodotto più rifiuti.

La normativa prevede diverse agevolazioni per incrementare i rifiuti recuperabili, anche come sottoprodotti, attività francamente sempre svolta storicamente, anche prima dell’introduzione dei concetti di economia circolare.

Tipologie di codici CER

Ci sono tre differenti tipologie di codice CER (o EER):

  • Codice non pericoloso assoluto (senza asterisco)
  • Codice pericoloso assoluto (con asterisco)
  • Codice a specchio (con o senza asterisco)

Operazioni di recupero e smaltimento

L’Articolo 179 del D. Lgs, 3 aprile 2006, n. 152 “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti” fissa la seguente gerarchia da seguire nella gestione dei rifiuti:

  • a) prevenzione;
  • b) preparazione per il riutilizzo;
  • c) riciclaggio;
  • d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
  • e) smaltimento.

Quando le prime tra opzioni non sono possibili è necessario avviare i rifiuti a recupero o smaltimento.

Attività di recupero

Le operazioni di recupero sono definite alla lettera t) dell’Articolo 183 “Definizioni” del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nel seguente modo: “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”. L’elenco dei codici R1-R13 che identificano le attività di recupero dei rifiuti, Allegato C, Parte IV D.Lgs. 152/2006:

  1. R1 Recupero energia come combustibile;
  2. R2 Recupero solventi;
  3. R3 Recupero sostanze organiche;
  4. R4 Recupero metalli;
  5. R5 Recupero di altre sostanze inorganiche;
  6. R6 Rigenerazione acidi e/o basi;
  7. R7 Recupero prodotti che captano inquinanti;
  8. R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
  9. R9 Rigenerazione degli oli;
  10. R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura;
  11. R11 Utilizzo di rifiuti ottenuti da operazioni da R1 a R10;
  12. R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a operazioni da R1 a R11;
  13. R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Attività di trattamento-smaltimento

Le operazioni di smaltimento sono definite alla lettera z) dell’Articolo 183 “Definizioni” del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nel seguente modo: “qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia”.
L’elenco dei codici che identificano le attività di trattamento-smaltimento dei rifiuti sono indicate dalla lettera D (da D1 ad D13) nell’Allegato B, Parte IV D.Lgs. 152/2006:

  1. D1  Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica);
  2. D2  Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi nei suoli);
  3. D3  Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali);
  4. D4  Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc);
  5. D5  Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati,ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente);
  6. D6  Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione;
  7. D7  Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;
  8. D8  Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
  9. D9  Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);
  10. D10  Incenerimento a terra;
  11. D11  Incenerimento in mare;
  12. D12  Deposito permanente;
  13. D13  Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
  14. D14  Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
  15. D15  Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui [i rifiuti] sono prodotti).

Benefici ambientali ed economici

Lo smaltimento dei rifiuti industriali con i codici R consente alle aziende migliori prestazioni ambientali rispetto ai conferimenti con codici D. Talvolta la fine dei rifiuti mediante codici R è anche più vantaggiosa rispetto ai codici D, a tutto vantaggio per l’ambiente ed il risparmio economico. Quindi  se la quantità dei rifiuti prodotti con codice D è superiore della quantità dei rifiuti con codice R… qualcosa non funziona.


Come privilegiare rifiuti con codice R, rispetto ai codici D, per migliorare le tue prestazioni ambientali.



     

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