D.Lgs. 102/2020 riordino quadro normativo emissioni in atmosfera, sostanze pericolose, impianti termici e rendimenti, definizioni e sanzioni.
D.Lgs. 102/2020 riordino quadro normativo emissioni in atmosfera, sostanze pericolose, impianti termici e rendimenti, definizioni e sanzioni e modifica della Parte V del D.Lgs. 152/2006.
Sostanze pericolose
Le emissioni delle sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione o mu- tagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, come ad es. Policlorodibenzodiossine, Policlorobifenili Policlorodibenzofurani, Policlorotrifenili, Policloronaftaleni oppure altre sostanze identificate come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), dal Regolamento CE n.1907/2006 (REACH), devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile. Ogni cinque anni, dalla autorizzazione i gestori inviano all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Qualora, a seguito di una modifica della classificazione di sostanze o miscele utilizzate nei cicli produttivi, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento delle disposizioni del D.Lgs. 102/2020. Per gli impianti in esercizio alla entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 (28.08.2020) la relazione tecnica deve essere inviata entro il 28.08.2021 ed entro il 1.01.2025 dovrà essere presentata una domanda di autorizzazione.
Impianti < 5MW
Gli impianti soggetti al regime di deroga dell’art. 272, comma 1, successivamente esclusi per effetto del D.Lgs. 183/2017, devono rispettare le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell’autorizzazione previsti dall’articolo 273-bis, il che significa che la domanda di autorizzazione va presentata non oltre il 31.12.2027.
Rendimento
Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 (esclusi quelli dell’allegato IV, Parte I), devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. E’ necessario garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli indicati dal D.Lgs. 102/2020, anche con variazioni chimico/fisiche dell’aria comburente o del combustibile, ad esempio se utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura devono essere compatibili con la norma UNI EN 298:2012 e tarati come previsto nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.
Definizioni
All’art. 268 sono state inserite le definizioni di:
- “emissioni odorigene”: “emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;
- “solvente organico”: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservanti.
Sanzioni
Si riportano nella tabella seguente le modifiche relative alle sanzioni.
fino al D.Lgs. 102/2020 del 28.08.2020 | dopo il D.Lgs. 102/2020 del 28.08.2020 | |
Mancata comunicazione messa in esercizio delle emissioni | Arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 1032 euro | Sanzione amministrativa da 500 € a 2.500 € |
Mancata comunicazione risultati di messa a regime | Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 1.032 € | Sanzione amministrativa da 1.000 € a 10.000 € |
metodi o sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell’autorizzazione | Arresto fino ad 1 anno o ammenda fino a 10.000 € | sanzione amministrativa da 1.000 € a 10.000 € |
Allegato 1 Parte V D.Lgs. 152/2006
Nel file allegato in formato .pdf le modifiche all’Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.
Download (Decreto-Legislativo-30-luglio-2020-n.-102.pdf, Sconosciuto)