Il campionamento allo scarico per l’esame di sostanze pericolose rivoluzionato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 652 del 21.01.2021.
Il campionamento allo scarico per l’esame di sostanze pericolose in un impianto AIA è stato rivoluzionato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 652 del 21.01.2021.
Premessa
Il campionamento dei reflui di uno scarico idrico ha l’obiettivo di accertare se la composizione di uno scarico può provocare pericolo all’ambiente ed accertare il rispetto dei limiti prescritti. I prelievi possono essere svolti dagli Enti di controllo con riferimento alle metodiche di prelievo e campionamento “medio”, o “istantaneo” qualora necessario, contenute nell’Allegato 5 alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. Nel caso in esame alcuni punti di scarico “parziali” sono risultati con parametri superiori ai limiti di scarico, invece lo scarico “finale” è risultato conforme ai limiti.
Diluizione
Il rispetto dei limiti tabellari dei parametri pericolosi della Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 deve essere conseguito senza alcuna diluizione come anche indicato nell’art. 108 della Parte III del D.Lgs. 152/2006:
comma 5: … il punto di misurazione dello scarico e’ fissato secondo quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L’autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato, in sede di autorizzazione l’autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di e missione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
Sentenza Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato n. 652 del 21.01.2021 chiarisce almeno due aspetti significativi:
- Non è consentito ai tecnici della Pubblica Amministrazione prescrivere punti di campionamento di scarichi parziali con valenza “fiscale” ovvero che garantiscano “il pieno rispetto dei limiti agli scarichi stabiliti dalla tabella 3, dell’allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste in caso di superamento;
- E’ però consentito ai tecnici della Pubblica Amministrazione prescrivere punti di campionamento di scarichi parziali a fini diversi, non fiscali, per controllo tecnico sul funzionamento dell’impianto.
Conseguenze
Tra gli addetti ai lavori sono state espresse non poche osservazioni sulla sentenza del Consiglio di Stato 652/2021, e non solo per l’eventuale contrasto con altre sentenze. L’aspetto più insidioso è l’eventuale semplificazione della sentenza secondo cui ciò che conta è il risultato del campionamento allo scarico finale, senza considerare che il conseguimento dei limiti di legge deve essere ottenuto con un impianto di depurazione per abbattere le sostanze pericolose, non diluendole con altri scarichi o con altri artifici e/o espedienti quali bypass, deviazioni ecc.
QUI scarica la sentenza del Consiglio di Stato.