reati ambientali

Le pene dei Reati ambientali indicate dal Decreto legislativo 121 del 7.07.2011

Le pene dei reati ambientali indicate dal Decreto legislativo 121 del 7.07.2011 sono esposte all’art. 2 che aggiunge l’art. 25-undecies al Decreto legislativo 31 del 8.06.2001. Alcuni reati sono stati configurati come reati-presupposti e causano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. La contabilità delle sanzioni è basata sulle “quote”, il cui valore è sotto indicato.

Art. 25-undecies (Le pene dei reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal c. p., si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  • a) per la violazione dell’articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
  • b) per la violazione dell’articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 152/2006 si applicano all’Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  • a) per i reati all’articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
  • b) per i reati all’articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;
  • c) per i reati all’articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
  • d) per la violazione dell’art. 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
  • e) per la violazione dell’art. 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
  • f) per il delitto di cui all’art. 260, la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, nel caso previsto dal comma 1 e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2;
  • g) per la violazione dell’art. 260-bis, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
  • h) per la violazione dell’art. 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 si applicano all’Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  • a) per la violazione degli arti. 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
  • b) per la violazione dell’art. 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
  • c) per i reati del codice penale richiamati dall’art. 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui e’ prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui e’ prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui e’ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui e’ prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall’art. 3, comma 6, della L. 549/1993 si applica all’Ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 202/2007 si applicano all’Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  • a) per il reato di cui all’art. 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
  • b) per i reati di cui agli artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
  • c) per il reato di cui all’art. 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta’ nel caso di commissione del reato previsto dall’art. 256, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a),n.2),b),n.3),ef),e al comma 5, lettere b) e c)

si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l’Ente o una sua unita’ organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’art. 260 del D. Lgs. 152/2006, e all’art. 8 del D. Lgs. 202/2007

si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D. Lgs. 231/2001.

Le pene dei reati ambientali: sintesi per due esempi.

(ogni quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549)

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