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Circolare MATTM 10.11.2017 Disciplina matrici materiali di riporto

La Circolare MATTM 10.11.2017 Disciplina matrici materiali di riporto un utile aggiornamento in materia di terre e rocce di scavo, rifiuti e siti contaminati.

La Circolare MATTM 10 novembre 2017 Disciplina matrici materiali di riporto è stata inviata a tutte le Regioni, all’Associazione costruttori edili – Confindustria (ANCE) e all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Il Ministero chiarisce non pochi dubbi sulle numerose disposizioni legislative in materia di terre e rocce di scavo, rifiuti e terreni in siti contaminati.

La definizione delle matrici di riporto è fornita dal DL 2/2012, articolo 3 [Interpretazione autentica dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti] che al comma 1 conferma, in assenza di contaminazione, l’equiparazione dei materiali di riporto al suolo. Ne deriva l’esclusione dal regime dei rifiuti previste dall’articolo 185, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

Come indicato dal D.P.R. 120/2017, e dalle norme sulle terre e rocce di scavo precedenti (DL 2/2012 e DL 133/2914), se la componente antropica frammista a quella naturale non supera il 20% in peso e non contaminate, terre e rocce possono essere gestite come sottoprodotti.  La verifica della non contaminazione si esegue come indicato in Allegato 4 al D.P.R. 120/2017.

In caso di contaminazione, la Circolare riepiloga le seguenti tre opzioni alternative tra loro:

1 Rimozione mediante bonifica

Bonifica come indicato all’art. 240, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 152/2006: insieme di interventi tesi a eliminare le fonti inquinanti e le loro concentrazioni portandole a livello uguale o inferiore alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR). Con il termine “bonifica” si deve intendere anche Messa In Sicurezza Operativa (MISO) indicata al comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/2006: interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività.

2 Messa in sicurezza permanente

Questi interventi sono indicati all’art. 240, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 152/2006: interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. 

3 Rimozione degli inquinanti

La terza opzione prevede che le matrici terre e rocce, frammiste ai materiali di riporto, siano rese conformi al test di cessione mediante trattamenti che rimuovano/stabilizzino i contaminanti.

In estrema sintesi

  • nel caso le matrici materiali di riporto rispettino le conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) o valoro di fondo, e pertanto NON risultano essere contaminate, è sempre consentito il riutilizzo in situ.
  • nel caso in cui nelle matrici di riporto sia presente una fonte di contaminazione è necessario procedere alla eliminazione di tale fonte di contaminazione e non dell’intera matrice materiale di riporto prima di poter riutilizzare in situ il materiale di riporto stesso.

FC

Sotto puoi leggere il testo integrale della Circolare MATTM 10.11.2017 Disciplina matrici materiali di riporto.
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